È manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 158, comma 2, lettera g) , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, e in relazione all'art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nella parte in cui tali norme individuano, quali soli soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e parcheggi delimitati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche altri invalidi civili parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, che a causa di ciò si trovano ad essere impossibilitati o seriamente ostacolati, seppur deambulanti, ad esplicare liberamente la propria libertà di locomozione, in quanto, a prescindere dalla natura regolamentare di alcune delle norme impugnate, essendo il rimettente chiamato a decidere sull'opposizione al verbale di accertamento relativo alla mancata esposizione, da parte della ricorrente, del contrassegno previsto per la sosta e il parcheggio negli spazi riservati alle persone invalide, la questione attinente all'individuazione dei soggetti legittimati o meno a sostare nei suddetti spazi è estranea al giudizio a quo . > >- Le norme regolamentari non sono assoggettabili al giudizio di legittimità costituzionale: ordinanze n. 66/2004, n. 145/2003 e n. 328/2000.
Art. 158 c.d.s. · Art. 11 Regolamento · Art. 12 Regolamento · Art. 381 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada