Art. 12 — Contrassegno speciale

Alle persone con capacita' di deambulazione sensibilmente ridotta e' rilasciato dai comuni, a seguito di apposita documentata istanza, lo speciale contrassegno di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, che deve essere apposto sulla parte anteriore del veicolo. Il contrassegno e' valido per tutto il territorio nazionale. La normativa di cui al presente articolo si intende estesa anche alla categoria dei non vedenti.

Testo vigente dal 27 settembre 1996

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 12, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Corte costituzionale

2 pronunce hanno deciso una questione su questo articolo. Una questione respinta non modifica la norma.

  • Ordinanza n. 113/2006

    Questione inammissibile
    17 marzo 2006

    È manifestamente inammissibile per irrilevanza la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 158, comma 2, lettera g) , del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503, e in relazione all'art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nella parte in cui tali norme individuano, quali soli soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e parcheggi delimitati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche altri invalidi civili parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, che a causa di ciò si trovano ad essere impossibilitati o seriamente ostacolati, seppur deambulanti, ad esplicare liberamente la propria libertà di locomozione, in quanto, a prescindere dalla natura regolamentare di alcune delle norme impugnate, essendo il rimettente chiamato a decidere sull'opposizione al verbale di accertamento relativo alla mancata esposizione, da parte della ricorrente, del contrassegno previsto per la sosta e il parcheggio negli spazi riservati alle persone invalide, la questione attinente all'individuazione dei soggetti legittimati o meno a sostare nei suddetti spazi è estranea al giudizio a quo . > >- Le norme regolamentari non sono assoggettabili al giudizio di legittimità costituzionale: ordinanze n. 66/2004, n. 145/2003 e n. 328/2000.

    Art. 158 c.d.s. · Art. 11 Regolamento · Art. 12 Regolamento · Art. 381 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Leggi la pronuncia
  • Ordinanza n. 362/2004

    Questione inammissibile
    25 novembre 2004

    È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, commi primo e secondo, e 32 della Costituzione, dell’art. 158, comma 2, lettera g), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, in combinato disposto con gli artt. 11 e 12 del d.P.R. 24 luglio 1996, n. 503 e dell’art. 381 del d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495, nella parte in cui individuano “quali soggetti legittimati a beneficiare degli appositi contrassegni per invalidi civili, abilitanti alla sosta e fermata negli appositi spazi e parcheggi delineati sulle strade comunali, gli invalidi civili non deambulanti e non invece anche soggetti parimenti affetti da patologie gravemente invalidanti, ma, a differenza degli altri, ambulanti”. Il giudice ‘a quò, infatti, omette di fornire qualsivoglia elemento descrittivo in ordine alla fattispecie concreta sottoposta al suo giudizio, impedendo così alla Corte di esercitare il doveroso controllo sulla rilevanza della questione prospettata.

    Art. 158 c.d.s. · Art. 11 Regolamento · Art. 12 Regolamento · Art. 381 Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada

    Leggi la pronuncia

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;503~art12 · fonte del testo