Art. 25 — Spese e pagamenti per beni e servizi

Salvo quanto disposto nei successivi articoli in materia di procedure contrattuali, le iniziative di spesa per la fornitura di beni e servizi sono deliberate dal Garante o, sulla base dei criteri stabiliti dal Garante, dal presidente. Alle spese di cui al comma 1 provvede il presidente o, per sua delega, il segretario generale, sulla base dei criteri stabiliti dal Garante.

Testo vigente dal 1 febbraio 1999

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-03-31;501~art25 · fonte del testo