di attivita' extra-moenia 1. La Azienda per propri fini istituzionali o esigenze erogative, puo' chiedere allo specialista ambulatoriale di svolgere l'attivita' professionale al di fuori della sede abituale di lavoro quale risulta dalla lettera di incarico (attivita' extra-moenia). 2. Le prestazioni specialistiche in regime di attivita' extra- moenia, sono finalizzate alla prevenzione, diagnosi e cura, e riabilitazione, e possono essere svolte dallo specialista presso:
- a)il domicilio del paziente, ai sensi dell'art. 25, 6 comma, della legge n. 833/78;
- b)lo studio privato del medico di fiducia convenzionato;
- c)le altre strutture pubbliche del S.S.N. (consultori, residenze protette, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ecc.), comunita' terapeutiche scuole, fabbriche, ecc.;
- d)gli ospedali pubblici del S.S.N.. 3. L'attivita' extra-moenia e' svolta di norma al di fuori dell'orario di servizio a carattere occasionale o periodico programmato, ed e' preventivamente convenuta con lo specialista interessato. 4. La Azienda puo' chiedere allo specialista la disponibilita' a svolgere attivita' extra-moenia anche durante il suo orario di servizio, sempreche' ricorrano oggettive condizioni di fattibilita'. 5. L'attivita' extra-moenia e' richiesta ed autorizzata di volta in volta dalla Azienda. 6. Per lo svolgimento di attivita' extra-moenia, a carattere occasionale o periodico programmato, allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30 rapportato al tempo di esecuzione di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengono eseguite una pluralita' di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione e' determinato in 20 minuti. 7. Per lo svolgimento di attivita' extra-moenia durante l'orario di servizio, allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30 rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengono eseguite una pluralita' di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione e' determinato in 20 minuti.
Testo vigente dal 25 settembre 1996
