[1]- Attivita' distrettuali e pronta disponibilita'

[2]1. L'Azienda, per propri fini istituzionali o esigenze erogative, puo' fare svolgere allo specialista ambulatoriale ulteriore attivita' professionale, al di fuori della sede abituale di lavoro, quale risulta dalla lettera di incarico (attivita' extramoenia).

[3]2. Le prestazioni specialistiche in regime di attivita' extra-moenia sono svolte dallo specialista:

  • a)nell'ambito dell'assistenza domiciliare integrata (ADI);
  • b)presso il domicilio del paziente;
  • c)presso le strutture pubbliche del S.S.N. (residenze sanitarie assistenziali, servizi socio-assistenziali di tipo specialistico, ospedali, ecc.), scuole, fabbriche, case protette, comunita' terapeutiche, carceri ecc.
  • d)presso lo studio del medico di medicina generale;
  • e)nell'ambito delle prestazioni aggiuntive di cui al "Nomenclatore tariffario", allegato "D".

[4]3. L'attivita' extra-moenia e' svolta al di fuori o durante l'orario di servizio, sempreche' ricorrano oggettive condizioni di fattibilita', ed e' preventivamente programmata con lo specialista interessato.

[5]4. Per lo svolgimento di attivita' extra-moenia al di fuori dell'orario di servizio, allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30 rapportato al tempo di esecuzione di 90 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso siano eseguite una pluralita' di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione e' determinato in 20 minuti.

[6]5. Per lo svolgimento di attivita' extra-moenia durante l'orario di servizio, allo specialista e' attribuito un emolumento forfettario aggiuntivo calcolato sul compenso orario dovuto ai sensi dell'art. 30 rapportato al tempo di esecuzione di 60 minuti per ciascuna prestazione. Qualora in occasione di un singolo accesso vengano eseguite una pluralita' di prestazioni, per ciascuna prestazione successiva alla prima il tempo di esecuzione e' determinato in 20 minuti.

[7]6. Qualora lo specialista operi in un servizio in cui e' attivato l'istituto della pronta disponibilita', la stessa dovra' essere assicurata dallo specialista compatibilmente con la propria residenza e con le stesse modalita' del personale dipendente.

[8]7. Per l'istituto di cui al comma precedente, allo specialista spettera' lo stesso compenso attribuito al personale dipendente.

Testo vigente dal 2 ottobre 2000

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-07-28;271~art18 · fonte del testo