Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno, nonche' tutte le volte che il Presidente ritenga opportuno convocarlo. Il Consiglio e' validamente costituito con la presenza di almeno un terzo dei suoi componenti. Le relative delibere sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente. Le delibere sono verbalizzate a cura del segretario.

Testo vigente dal 5 marzo 1993

Norme correlate

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1993-01-30;50~art4 · fonte del testo