Dopo l'art. 7 e' aggiunto il seguente articolo: "Art. 8 (Indennita' di carica). - 1. Le misure delle indennita' di carica che possono essere attribuite ai presidenti ed ai segretari degli istituti di ricerca, sperimentazione ed aggiornamento educativi, della biblioteca di documentazione pedagogica e del Centro europeo dell'educazione, previa deliberazione dei consigli direttivi, indennita' da imputare a carico dei bilanci dei rispettivi istituti, sono fissate con decreto del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con il Ministro del tesoro. 2. Il decreto di cui al comma 1 determina anche la misura delle indennita' di carica relative agli anni precedenti".
Testo vigente dal 7 dicembre 1987
