Nell'art. 50, tra i commi 1 e 3, e' inserito il seguente: "2. Le azioni, le modalita' e i piani idonei al perseguimento dei predetti fini saranno individuati, dalle organizzazioni stipulanti l'accordo di cui al presente decreto, attraverso iniziative concordate ai livelli nazionali di comparto nonche' ai livelli di negoziazione decentrata per Ministeri, per unita' periferiche o loro insiemi e per aree territoriali".

Testo vigente dal 7 dicembre 1987

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-17;494~art14 · fonte del testo