Art. 20 — Attestazione di regolare esecuzione
[1]Per le prestazioni di importo inferiore alla soglia di cui all'articolo 10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo, il certificato di verifica di conformita' e' sostituito dall'attestazione di regolare esecuzione emessa dal direttore dell'esecuzione e confermata dal responsabile del procedimento. Il presente decreto, munito dei sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale dagli atti normativi della Repubblica, italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addi' 13 marzo 2013
[2]NAPOLITANO
[3]Monti, Presidente del Consiglio dei Ministri
[4]Di Paola, Ministro della difesa
[5]Moavero Milanesi, Ministro per gli affari europei
[6]Terzi di Sant'Agata, Ministro degli affari esteri
[7]Passera, Ministro dello sviluppo economico e delle infrastrutture e dei trasporti
[8]Grilli, Ministro dell'economia e delle finanze
[9]Visto, il Guardasigilli: Severino
[10]Registrato alla Corte dei conti il 30 aprile 2013 Registro n. 3 Difesa, foglio n. 145
Testo vigente dal 13 maggio 2013
