Art. 5 — Gestione finanziaria e patrimoniale
L'esercizio finanziario dell'ICE inizia il 1› gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. Costituiscono entrate proprie dell'Istituto:
- a)i corrispettivi dei servizi prestati agli operatori economici pubblici o privati, determinati a norma dell'art. 3, comma 4;
- b)le assegnazioni annuali, a carico dello stato di previsione della spesa del Ministero del commercio con l'estero, a fronte dei servizi compresi nel programma promozionale;
- c)le altre assegnazioni a carico del bilancio dello Stato, a fronte di servizi prestati a richiesta delle amministrazioni dello Stato e sulla base di apposite convenzioni;
- d)i proventi patrimoniali e di gestione, ivi compresi quelli dei servizi informativi e della vendita delle pubblicazioni e relativa pubblicita' e quelli provenienti dalla partecipazione di imprese all'attuazione del programma promozionale; gli eventuali contributi di amministrazioni, associazioni, enti pubblici o privati; le altre entrate eventuali. Affluiscono altresi' all'entrata dell'ICE, ai sensi dell'art. 3, comma 2, della legge 18 marzo 1989, n. 106, i contributi annuali alle spese di funzionamento in Italia e all'estero erogati dal Ministero del commercio con l'estero, in unica soluzione all'inizio di ciascun anno finanziario, a fronte delle spese generali dell'Istituto non coperte dalle entrate di cui al comma 2. La gestione finanziaria e patrimoniale dell'ICE e' disciplinata da norme ispirate alle disposizioni del codice civile in materia di imprese, nonche' alle specifiche esigenze di operativita' dell'Istituto, in relazione anche all'attivita' da svolgersi all'estero. In ogni caso deve essere tenuta contabilita' separata per ciascuna delle entrate derivanti da attivita' proprie dell'Istituto. Le norme di cui al comma 4 prevedono, in particolare, che i bilanci dell'Istituto siano redatti sulla base delle disposizioni del codice civile e delle normative contabili in materia di bilancio delle societa' per azioni e recano particolari disposizioni e schemi di sintesi che consentono il raccordo dei bilanci e delle contabilita' dell'Istituto con le norme di contabilita' generale dello Stato. Le norme stesse prevedono l'obbligo di certificazione dei bilanci e stabiliscono i limiti entro i quali l'Istituto puo' avvalersi di istituti di credito per il servizio di tesoreria relativamente alle entrate proprie non provenienti da assegnazioni o contributi a carico del bilancio dello Stato. L'Istituto adotta un sistema di contabilita' analitica di tipo industriale sulla cui base sono tra l'altro forniti, con la relazione di cui all'art. 1, comma 3, dettagliati elementi informativi sui costi delle attivita' espletate e dei servizi prestati e sui corrispettivi introitati, specificando in particolare:
- a)la quota dei costi generali non ripartibili;
- b)la quota dei costi generali imputabili a ciascuna tipologia delle attivia' espletate o dei servizi prestati;
- c)la differenza, per i servizi prestati dietro corrispettivo, tra il prezzo di mercato e le tariffe agevolate in concreto applicate. Il controllo della Corte dei conti sulla gestione finanziaria dell'Istituto e' esclusivamente esercitato, anche per la gestione dei fondi di cui ai commi 2 e 3, ai sensi della legge 21 marzo 1958, n. 259, e con le modalita' di cui all'art. 12 della legge stessa.
Testo vigente dal 19 marzo 1990
