L'Istituto nazionale per il commercio estero (ICE) ha personalita' giuridica di diritto pubblico. Nei limiti stabiliti dalla legge di riordinamento 18 marzo 1989, n. 106, e dal presente statuto, l'ICE ha autonomia amministrativa, patrimoniale, contabile e finanziaria ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del commercio con l'estero. L'ICE svolge la propria attivita', improntata a criteri di efficienza ed economicita', sulla base di programmi approvati dal Ministro del commercio con l'estero e di sue direttive. Il Ministro del commercio con l'estero vigila, anche attraverso controlli ispettivi su singole iniziative del programma promozionale, che l'attivita' dell'Istituto sia volta, nel rispetto delle direttive impartite, al raggiungimento degli obiettivi programmati. Entro quattro mesi dal termine di ciascun esercizio, l'ICE trasmette al Ministro del commercio con l'estero, con le modalita' di cui all'art. 3, comma 5, corredata dagli elementi di cui all'art. 5, comma 6, una relazione sull'attivita' svolta nell'esercizio scaduto, con particolare riferimento ai risultati conseguiti, in rapporto ai costi sostenuti, e allo stato di attuazione dei programmi. Restano ferme le competenze del Ministero degli affari esteri.

Testo vigente dal 19 marzo 1990

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-01-18;49~art1 · fonte del testo