Art. 1 — Modalità di accesso

L'assunzione a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalita' definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva piu' funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:

  • a)concorso per esami;
  • b)concorso per titoli ed esami;
  • c)corso-concorso. Il concorso pubblico si svolge con modalita' che ne garantiscano l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerita' di espletamento ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare forme di preselezione e a selezioni decentrate per circoscrizione territoriali. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali e' richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita', si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso. Ferma restando la possibilita' di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali.

Testo vigente dal 14 luglio 2023

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Che cosa è cambiato dal 14 luglio 2023

Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1997 al 14 luglio 2023. 165 parole tolte, 267 parole aggiunte in 5 capoversi.

L'assunzione tolto: agli impieghi aggiunto: a tempo determinato e indeterminato nelle amministrazioni pubbliche avviene aggiunto: mediante concorsi pubblici, orientati alla massima partecipazione e alla individuazione delle competenze qualificate, che si svolgono secondo le modalita' definite nel presente regolamento, nel rispetto delle disposizioni e dei criteri di cui agli articoli 35, 35-ter e 35-quater del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'amministrazione che indice il concorso adotta, tra le seguenti, la tipologia selettiva piu' funzionale alla natura dei profili professionali richiesti nel bando di concorso:

a) tolto: per concorso pubblico aperto a tutti per esami, per titoli, per titoli ed esami, per corso-concorso o per selezione mediante lo svolgimento di prove volte all'accertamento della professionalita' richiesta dal profilo professionale di qualifica o categoria, avvalendosi anche di sistemi automatizzati aggiunto: concorso per esami;

aggiunto: b) concorso per titoli ed esami;

tolto: b) mediante avviamento degli iscritti nelle liste di collocamento tenute dagli uffici circoscrizionali del lavoro che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'offerta di lavoro;

tolto: c) mediante chiamata numerica degli iscritti nelle apposite liste costituite dagli appartenenti alle categorie protette di cui al titolo 1 della legge 2 aprile 1968, n. 482, e successive modifiche ed integrazioni. E' fatto salvo quanto previsto dalla legge 13 agosto 1980, n. 466.aggiunto: c) corso-concorso. Il concorso pubblico tolto: deve svolgersi aggiunto: si svolge con modalita' che ne garantiscano tolto: la imparzialita', l'economicita' aggiunto: l'imparzialita', l'efficienza, l'efficacia nel soddisfare i fabbisogni dell'amministrazione reclutante e la celerita' di espletamentotolto: , ricorrendo, ove necessario, all'ausilio di sistemi automatizzati diretti anche a realizzare tolto: forma di preselezione ed aggiunto: forme di preselezione e a selezioni decentrate per tolto: circoscrizioni territoriali. Con le medesime procedure e modalita' di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo e' reclutato il personale a tempo parziale, di cui alla legge 29 dicembre 1988, n. 554 aggiunto: circoscrizione territoriali. Per le aree o categorie per l'accesso alle quali e' richiesto il solo requisito dell'assolvimento dell'obbligo scolastico, fatti salvi gli eventuali ulteriori requisiti per specifiche professionalita', si procede mediante avviamento a selezione degli iscritti negli elenchi tenuti dai centri per l'impiego che siano in possesso del titolo di studio richiesto dalla normativa vigente al momento della pubblicazione dell'avviso. Ferma restando la possibilita' di ricorrere alla procedura di cui all'articolo 11 della legge 12 marzo 1999, n. 68, le assunzioni obbligatorie dei soggetti ivi indicati avvengono per chiamata numerica degli iscritti nelle liste di collocamento ai sensi della vigente normativa, previa verifica della compatibilita' della invalidita' con le mansioni da svolgere. Per le assunzioni del personale di cui all'articolo 3, commi 1, 1-bis e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, restano salve le disposizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Le disposizioni del presente regolamento non si applicano al reclutamento del personale del Servizio sanitario nazionale e dei segretari comunali.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-05-09;487~art1 · fonte del testo