Art. 2 — P r e s u p p o s t i
I richiedenti le operazioni indicate nella tabella 3, allegata alla legge 1 dicembre 1986, n.870, sono tenuti a corrispondere i diritti, comprensivi delle spese per moduli di domanda e stampati, nonche' di ogni altra spesa e prestazione per le seguenti operazioni:
- a)tecniche e tecnico-amministrative in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna;
- b)(non e' stata ammessa al visto della Corte dei conti).
Testo vigente dal 8 agosto 1994
