Art. 2 — P r e s u p p o s t i

I richiedenti le operazioni indicate nella tabella 3, allegata alla legge 1 dicembre 1986, n.870, sono tenuti a corrispondere i diritti, comprensivi delle spese per moduli di domanda e stampati, nonche' di ogni altra spesa e prestazione per le seguenti operazioni:

  • a)tecniche e tecnico-amministrative in materia di veicoli a motore e rimorchi o della loro guida, di motoscafi e imbarcazioni a motore o della loro guida, di navi e galleggianti impiegati per la navigazione interna;
  • b)(non e' stata ammessa al visto della Corte dei conti).

Testo vigente dal 8 agosto 1994

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-22;486~art2 · fonte del testo