Art. 4 — Presupposti per il rilascio

Il permesso di ricerca e' rilasciato dal Ministero, previa approvazione del programma dei lavori, ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacita' tecnica ed economica. Sull'istanza sono acquisiti i pareri previsti all'art. 3, commi 7 e 8 della legge.

Testo vigente dal 8 agosto 1994

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1994-04-18;485~art4 · fonte del testo