Art. 4 — Presupposti per il rilascio
Il permesso di ricerca e' rilasciato dal Ministero, previa approvazione del programma dei lavori, ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacita' tecnica ed economica. Sull'istanza sono acquisiti i pareri previsti all'art. 3, commi 7 e 8 della legge.
Testo vigente dal 8 agosto 1994
