1. La domanda di permesso di ricerca e' corredata da una relazione tecnica, con eventuale documentazione illustrativa, sugli aspetti geografici e geologico-strutturali specifici dell'area richiesta evidenziando eventualmente l'esistenza delle condizioni previste dall'art. 4, comma 3, della legge, e sui temi di ricerca che si intendono sviluppare, con eventuale riferimento ai lavori gia' eseguiti ed alle esperienze gia' acquisite. 2. Il programma di lavoro deve contenere la descrizione dell'insieme degli studi e delle operazioni che il richiedente intende svolgere per l'accertamento dell'esistenza, la delimitazione e la valutazione delle unita' geostrutturali capaci di fornire fluidi geotermici, nonche' delle possibilita' tecnico-economiche di utilizzazione dei relativi fluidi. Tali operazioni consistono normalmente nell'esecuzione di rilievi geologici, geofisici e geochimici, di pozzi di gradiente, di pozzi esplorativi e di verifica, di prove di produzione anche prolungate e di utilizzazione pratica dei fluidi geotermici, da eseguire anche mediante impianti pilota. Le operazioni in programma devono essere descritte nella maniera piu' dettagliata possibile in relazione alle conoscenze gia' disponibili per l'area oggetto dell'istanza e per le zone adiacenti, agli obbiettivi minerari perseguiti, all'estensione dell'area richiesta ed alla conformazione dei territori o dei fondi marini interessati. 3. Il programma di lavoro deve comprendere, per ciascuna attivita' operativa proposta, l'indicazione dei mezzi e delle tecniche da utilizzare, nonche' la previsione degli impegni di spesa e dei relativi tempi di esecuzione anche in relazione alla durata richiesta per il permesso.

Testo vigente dal 13 dicembre 1991

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-05-27;395~art8 · fonte del testo