Art. 4 — Discipline

Gli incarichi di secondo livello dirigenziale per i profili professionali del ruolo sanitario possono essere conferiti esclusivamente nelle discipline stabilite con decreto del Ministro della sanita', sentito il Consiglio superiore di sanita' e la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1, e comunque non oltre diciotto mesi dalla data di perfezionamento dell'accordo di cui all'articolo 7, comma 6, le discipline sono quelle di seguito indicate:

  • A)Categoria professionale dei medici Area medica e delle specialita' mediche:
  • 1)Allergologia e immunologia clinica
  • 2)Angiologia
  • 3)Cardiologia
  • 4)Dermatologia e venereologia
  • 5)Ematologia
  • 6)Endocrinologia
  • 7)Gastroenterologia
  • 8)Genetica medica
  • 9)Geriatria
  • 10)Malattie metaboliche e diabetologia
  • 11)Malattie dell'apparato respiratorio
  • 12)Malattie infettive
  • 13)Medicina e chirurgia di accettazione e d'urgenza 1
  • 14)Medicina fisica e riabilitazione
  • 15)Medicina interna
  • 16)Medicina dello sport
  • 17)Nefrologia
  • 18)Neonatologia
  • 19)Neurologia
  • 20)Neuropsichiatria infantile
  • 21)Oncologia
  • 22)Pediatria
  • 23)Psichiatria
  • 24)Radioterapia
  • 25)Reumatologia
  • 26)Scienza dell'alimentazione e dietetica Area chirurgica e delle specialita' chirurgiche
  • 1)Cardiochirurgia
  • 2)Chirurgia generale
  • 3)Chirurgia maxillo-facciale
  • 4)Chirurgia pediatrica
  • 5)Chirurgia plastica e ricostruttiva
  • 6)Chirurgia toracica
  • 7)Chirurgia vascolare
  • 8)Ginecologia e ostetricia
  • 9)Neurochirurgia
  • 10)Oftalmologia
  • 11)Ortopedia e traumatologia
  • 12)Otorinolaringoiatria
  • 13)Urologia Area della medicina diagnostica e dei servizi
  • 1)Anatomia patologica
  • 2)Anestesia e rianimazione
  • 3)Biochimica clinica
  • 4)Farmacologia e tossicologia clinica
  • 5)Laboratorio di genetica medica
  • 6)Medicina trasfusionale
  • 7)Medicina legale
  • 8)Medicina nucleare
  • 9)Microbiologia e virologia
  • 10)Neurofisiopatologia
  • 11)Neuroradiologia
  • 12)Patologia clinica (laboratorio di analisi chimico-cliniche e microbiologia)
  • 13)Radiodiagnostica Area di sanita' pubblica
  • 1)Igiene, epidemiologia e sanita' pubblica
  • 2)Igiene degli alimenti e della nutrizione
  • 3)Medicina del lavoro e sicurezza degli ambienti di lavoro
  • 4)Organizzazione dei servizi sanitari di base
  • 5)Direzione medica di presidio ospedaliero
  • B)Categoria professionale degli odontoiatri che comprende laureati in odontoiatria e protesi dentaria, nonche' i laureati in medicina e chirurgia legittimati all'esercizio della professione di odontoiatra
  • 1)Odontoiatria
  • C)Categoria professionale dei veterinari
  • 1)Sanita' animale
  • 2)Igiene della produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e loro derivati
  • 3)Igiene degli allevamenti e delle produzioni zootecniche
  • D)Categoria professionale dei farmacisti che comprende i laureati in farmacia e in chimica e tecnologie farmaceutiche
  • 1)Farmacia ospedaliera
  • 2)Farmaceutica territoriale
  • 3)I laureati in chimica e tecnologie farmaceutiche possono, altresi, accedere agli incarichi di secondo livello in:
  • a)Biochimica clinica, ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi;
  • b)Chimica analitica, ricompresa nell'area di chimica.
  • E)Categoria professionale dei biologi
  • 1)Biochimica clinica ricompresa nell'area della Medicina diagnostica e dei servizi
  • 2)Laboratorio, di genetica medica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi
  • 3)Microbiologia e virologia ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi
  • 4)Patologia clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi
  • 5)Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di sanita' pubblica
  • F)Categoria professionale dei chimici
  • 1)Biochimica clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi
  • 2)Patologia clinica ricompresa nell'area della medicina diagnostica e dei servizi
  • 3)Igiene degli alimenti e della nutrizione ricompresa nell'area di sanita' pubblica
  • 4)Chimica analitica
  • G)Categoria professionale dei fisici
  • 1)Fisica sanitaria
  • H)Categoria professionale degli psicologi
  • 1)Psicologia
  • 2)Psicoterapia riservata agli psicologi ed ai laureati in medicina e chirurgia, legittimati all'esercizio dell'attivita' di psicoterapia
Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto 27 settembre 2022

1

Il Decreto 27 settembre 2022 (in G.U. 18/10/2022, n. 244) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le motivazioni di cui in premessa, la denominazione della disciplina di «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» istituita dall'art. 4, comma 2, lettera A - Area medica e delle specialita' mediche, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e' modificata in «medicina d'emergenza-urgenza»".

Testo vigente dal 2 novembre 2022

Corte di cassazione

1 massima che riguarda l’art. 4, dalle Rassegne del Massimario.

Leggi la massima nel Massimario

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 2 novembre 2022

Confronto con la versione in vigore dal 17 gennaio 1998 al 2 novembre 2022.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Decreto 27 settembre 2022

    Il Decreto 27 settembre 2022 (in G.U. 18/10/2022, n. 244) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Per le motivazioni di cui in premessa, la denominazione della disciplina di «medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza» istituita dall'art. 4, comma 2, lettera A - Area medica e delle specialita' mediche, punto 13, del decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 484, e' modificata in «medicina d'emergenza-urgenza»".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;484~art4 · fonte del testo