Art. 5 — Norma transitoria
Competente a decidere in via definitiva i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' la Commissione centrale nella composizione prevista dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, purche' la decisione intervenga entro novanta giorni dalla predetta data. Decorso tale termine i ricorsi tutti saranno di competenza della Commissione di cui all'articolo 2.
Testo vigente dal 15 febbraio 2002
