Competente a decidere in via definitiva i ricorsi pendenti alla data di entrata in vigore del presente regolamento e' la Commissione centrale nella composizione prevista dalla legge 4 aprile 1977, n. 135, purche' la decisione intervenga entro novanta giorni dalla predetta data. Decorso tale termine i ricorsi tutti saranno di competenza della Commissione di cui all'articolo 2.

Testo vigente dal 15 febbraio 2002

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-12-18;483~art5 · fonte del testo