Art. 2 — Commissione centrale dei raccomandatari marittimi: composizione e competenze
Presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e' istituita, di concerto con il Ministero delle attivita' produttive, la Commissione centrale per il contenzioso relativo ai raccomandatari marittimi, presieduta da un magistrato appartenente ai ruoli delle magistrature superiori o da un professore universitario ordinario in materie giuridiche, e composta da:
- a)un dirigente del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che fa le veci del Presidente in caso di assenza o impedimento temporaneo di questi;
- b)un dirigente del Ministero delle attivita' produttive;
- c)un rappresentante dei raccomandatari marittimi designato dalle associazioni riconosciute a livello nazionale;
- d)un rappresentante designato delle associazioni di categoria degli armatori. I membri della Commissione durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per non oltre un mandato. Svolge mansioni di segretario un funzionario del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti di qualifica non inferiore a quelle inquadrate nell'area C. I membri supplenti, eccezione fatta per il Presidente, sono nominati in numero non superiore a quello dei membri effettivi con gli stessi criteri stabiliti per la nomina di questi. La Commissione delibera validamente, a maggioranza assoluta, in presenza di tre componenti compreso il Presidente o il suo facente funzione. In caso di parita' di voti prevale il voto del Presidente o facente funzione. Alla Commissione e' attribuita la competenza a decidere sui ricorsi presentati avverso i provvedimenti adottati dalle Commissioni locali.
Testo vigente dal 15 febbraio 2002
