Art. 78 — Concorsi in atto

I concorsi, per i quali alla data del presente decreto sono iniziate le prove di esame, sono portati a termine con le procedure vigenti alla data del bando.

Testo vigente dal 17 gennaio 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-10;483~art78 · fonte del testo