[1]Determinazione del numero delle iscrizioni e borse di studio

[2]1. Il numero di iscritti alla scuola nei diversi indirizzi e' stabilito annualmente, sentite le competenti autorita' scolastiche del bacino di utenza dell'universita' e tenuto conto degli stanziamenti disponibili per borse di studio, secondo quanto verra' determinato nel decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tutti gli studenti con reddito personale inferiore a quello previsto dalle norme vigenti hanno diritto ad usufruire di una borsa di studio. Borse di studio aggiuntive di importo non inferiore a quello stabilito ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, possono essere messe a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, e dalle regioni, anche in relazione alle esigenze di formare insegnanti per specifiche classi di concorso.

Testo vigente dal 12 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-31;470~art7 · fonte del testo