[1]Determinazione del numero delle iscrizioni e borse di studio
[2]1. Il numero di iscritti alla scuola nei diversi indirizzi e' stabilito annualmente, sentite le competenti autorita' scolastiche del bacino di utenza dell'universita' e tenuto conto degli stanziamenti disponibili per borse di studio, secondo quanto verra' determinato nel decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica emanato di concerto con il Ministro della pubblica istruzione, di cui all'art. 4, comma 3, della legge 19 novembre 1990, n. 341. Tutti gli studenti con reddito personale inferiore a quello previsto dalle norme vigenti hanno diritto ad usufruire di una borsa di studio. Borse di studio aggiuntive di importo non inferiore a quello stabilito ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398, possono essere messe a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, e dalle regioni, anche in relazione alle esigenze di formare insegnanti per specifiche classi di concorso.
Testo vigente dal 12 settembre 1996
