[1]Ammissione alla scuola di specializzazione

[2]1. Sono ammessi alla scuola di specializzazione i laureati le cui lauree danno accesso all'insegnamento nella scuola secondaria ed i cittadini comunitari in possesso di titolo universitario, che dia accesso alle attivita' di formazione e tirocinio degli insegnanti di scuola secondaria nel Paese di provenienza.

Testo vigente dal 12 settembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-31;470~art6 · fonte del testo