[1]Tabella XXIII-bis SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE PER LA FORMAZIONE DEGLI INSEGNANTI DI SCUOLA SECONDARIA

[2]Art. 1. Finalita' della scuola di specializzazione

[3]1. Per conseguire le finalita' di cui all'art. 4, comma 2, della legge 19 novembre 1990, n. 341, e' istituita la scuola di specializzazione per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria. La scuola si articola in indirizzi determinati nel regolamento didattico di struttura e corrispondenti ad abilitazioni all'insegnamento nelle scuole secondarie. In ogni scuola devono essere attivati almeno due indirizzi. Gli indirizzi cosi' determinati debbono prevedere piani di studio adeguati alla formazione professionale corrispondente alle classi concorsuali relative all'insegnamento nelle scuole secondarie, secondo l'ordinamento scolastico vigente.

Testo vigente dal 12 settembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-31;470~art1 · fonte del testo