Art. 16 — Comunicazione di dati
Gli enti considerati nell'art. 5, n. 8, dello statuto speciale e nell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1969, n. 871, sono tenuti a trasmettere alla giunta regionale, secondo le modalita' stabilite con legge regionale, le situazioni periodiche, i bilanci ed i verbali delle assemblee. Tutte le notizie ed informazioni che, riguardo agli enti indicati nel comma 1, pervengono alla giunta regionale sono coperte dal segreto di ufficio anche nei rapporti con le pubbliche amministrazioni. Le situazioni periodiche ed i bilanci debbono essere elaborati in cifre complessive, con esclusione di ogni riferimento a singoli nominativi, e non possono essere diversi dai documenti che gli enti sono comunque tenuti a produrre alla Banca d'Italia.
Testo vigente dal 16 novembre 1987
