Dopo l'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1965, n. 114, e' inserito il seguente: "Art. 6-bis. - 1. Lo Stato e la regione si informano reciprocamente nell'esercizio delle funzioni riguardanti l'applicazione dell'articolo 53 dello statuto ed in generale sulla finanza regionale. Essi possono, altresi', in ogni momento e con forme semplificate, richiedere notizie ed informazioni.".

Testo vigente dal 29 gennaio 1997

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urn:nir:stato:decreto.legislativo:1997-01-02;8~art5 · fonte del testo