Art. 35 — Abrogazione di norme

Decorsi centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono abrogati:

  • a)il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371;
  • b)la legge 27 giugno 1942, n. 851, recante modificazioni al testo unico della legge comunale e provinciale approvato con regio decreto 3 marzo 1934, n. 383;
  • c)il decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 553;
  • d)il decreto legislativo luogotenenziale 22 febbraio 1946, n. 123;
  • e)la legge 9 agosto 1954, n. 748;
  • f)gli articoli 8 e 9 del decreto del Presidente della Repubblica 19 agosto 1954, n. 968;
  • g)la legge 8 giugno 1962, n. 604, ad eccezione degli articoli 40, 41 e 42;
  • h)la legge 12 febbraio 1968, n. 107;
  • i)il decreto del Presidente della Repubblica 23 giugno 1972, n. 749, ad eccezione delle allegate tabelle a) e b);
  • l)la legge 11 novembre 1975, n. 587;
  • m)l'articolo 15-quater del decreto-legge 28 dicembre 1989, n. 415, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 38;
  • n)gli articoli 23-bis e 24 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Testo vigente dal 5 gennaio 1998

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1997-12-04;465~art35 · fonte del testo