Art. 1 — Definizioni

Ai fini del presente regolamento si intende:

  • a)per "impiegato" o "dipendente" l'appartenente ad amministrazioni pubbliche, anche di qualifica dirigenziale, di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche' l'appartenente alle Forze di polizia, anche ad ordinamento militare, o alle Forze armate od alle altre categorie indicate dall'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  • b)per "militare" l'appartenente a forze armate o a corpi ad ordinamento militare;
  • c)per "Amministrazione" la pubblica amministrazione o il Corpo militare, equiparato o di Polizia, di appartenenza del dipendente;
  • d)per "Commissione" la Commissione medico-ospedaliera di cui all'articolo 165, comma primo, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
  • e)per "Comitato" il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10.

Testo vigente dal 7 gennaio 2002

Norme correlate

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Versioni nel tempo

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-29;461~art1 · fonte del testo