Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 6 marzo 2010

Confronto con la versione in vigore dal 6 settembre 1996 al 6 marzo 2010. 721 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.

tolto: Prima di redigere la dichiarazione di conformita' di cui all'art. 2, comma 2, lettera a), il costruttore o un suo mandatario residente nell'Unione europea, deve:

tolto: a) se la macchina non e' compresa tra quelle elencate nell'allegato IV, costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato V ed osservare gli adempimenti previsti dallo stesso allegato;

tolto: b) se la macchina e' compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed e' fabbricata senza rispettare o rispettando soltanto parzialmente le norme di cui all'art. 3, comma 2, o in mancanza di queste, sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE secondo le procedure previste dall'allegato VI;

tolto: c) se la macchina e' compresa tra quelle elencate nell'allegato IV ed e' fabbricata conformemente alle norme di cui all'art. 3, comma 2, il costruttore o il suo mandatario residente nell'Unione europea deve effettuare, a sua scelta, uno dei seguenti adempimenti:

tolto: 1) costituire il fascicolo tecnico previsto dall'allegato VI e trasmetterlo ad un all'organismo di certificazione notificato che lo conserva agli atti e ne rilascia ricevuta;

tolto: 2) sottoporre il fascicolo tecnico di cui all'allegato VI all'organismo di certificazione notificato il quale si limita a verificare che sono state correttamente utilizzate le norme di cui all'art. 3, comma 2, e rilasciare un attestato di adeguatezza del fascicolo;

tolto: 3) sottoporre il modello della macchina all'esame per la certificazione CE previsto dall'allegato VI. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), punto 1), si applicano altresi' le disposizioni di cui al numero 5, primo periodo, e di cui al numero 7 dell'allegato VI. Nel caso di cui al comma 1, lettera c), punto 2), si applicano altresi' le disposizioni di cui ai numeri 5, 6, e 7 dell'allegato VI. Nei casi previsti dal comma 1, lettera a) e lettera c), punti 1) e 2), la dichiarazione CE di conformita' deve attestare unicamente la conformita' ai requisiti essenziali di cui all'allegato I. Nei casi previsti dal comma 1, lettera b) e lettera c) punto 3), la dichiarazione CE di conformita' deve attestare la conformita' dell'esemplare cui si riferisce al modello sottoposto all'esame per la certificazione CE. Prima di redigere la dichiarazione di conformita' di cui all'art. 2, comma 2, lettera b), il costruttore od un suo mandatario residente nell'Unione europea deve sottoporre i componenti di sicurezza alle procedure di certificazione di cui ai commi 1, 3, 4 e 5. Inoltre, qualora si proceda ad un esame per la certificazione CE, l'organismo di certificazione di cui all'art. 8 verifica l'idoneita' del componente di sicurezza a svolgere le funzioni di sicurezza dichiarate dal costruttore. Nei casi in cui ne' il costruttore ne' alcun mandatario residente nell'Unione europea abbiano ottemperato agli obblighi di cui ai commi 1, 2, 3, 4 e 5, tali obblighi incombono su chiunque immetta la macchina o il componente di sicurezza sul mercato o assembli macchine o parti di macchine o componenti di sicurezza di origini diverse per la successiva immissione sul mercato o costruisca la macchina o il componente di sicurezza per uso proprio. Non e' soggetto agli obblighi di cui al comma 7 colui che in- stalla su una macchina o su un trattore attrezzature intercambiabili, a condizione che gli elementi siano compatibili e che ciascuna parte costituente la macchina montata sia munita della marcatura CE e corredata della dichiarazione CE di conformita'. Le revoche degli attestati di certificazione CE da parte degli organismi che li hanno rilasciati devono essere motivate e comunicate immediatamente agli interessati e ai Ministeri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del lavoro e della previdenza sociale. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per il tramite del Ministero degli affari esteri, informa gli altri Stati membri e la Commissione dell'Unione europea delle revoche stesse. Le revoche degli attestati di certificazione CE contengono le indicazioni dei mezzi di ricorso possibili ed il termine entro cui e' possibile ricorrere. Qualora le macchine siano disciplinate da altre norme relative ad aspetti diversi e che prevedono l'apposizione della marcatura CE, quest'ultima indica che le macchine si presumono conformi a tali norme; tuttavia, nel caso in cui sia lasciata al fabbricante la facolta' di scegliere il regime da applicare durante un periodo transitorio, la marcatura CE indica che gli apparecchi soddisfano soltanto le norme applicate dal fabbricante; in questo caso, nei documenti, nelle avvertenze o nei fogli di istruzione, che devono accompagnare le macchine, sono riportati i riferimenti normativi applicati.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D. LGS. 27 GENNAIO 2010, N. 17

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;459~art4 · fonte del testo