Art. 5 — Rapporto concessorio con la CONSAP
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 19 febbraio 2014, n. 60.
Abrogato dal 24 aprile 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 19 febbraio 2014, n. 60.
Abrogato dal 24 aprile 2014
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1999 al 24 aprile 2014. 460 parole tolte, 11 parole aggiunte in 6 capoversi.
tolto: Con decreto del Ministro dell'interno (seguono alcune parole non ammesse al "Visto" della Corte dei conti), e' approvata la concessione per la gestione del fondo da parte della CONSAP. La concessione ha la durata di tre anni ed e' rinnovata, alla scadenza, per un eguale periodo, con le stesse modalita'. La concessione di cui al comma 1 si uniforma al principio di affidare alla CONSAP, quale concessionaria, l'esecuzione dei decreti adottati dal commissario ai sensi dell'articolo 15, la gestione di cassa e patrimoniale del fondo, la conservazione della sua integrita', anche attraverso il controllo dell'effettiva destinazione agli scopi indicati dalla legge delle somme erogate a titolo di elargizione o di mutuo, la liquidazione delle spese relative alle attivita' di informazione per garantire l'effettiva fruizione dei benefici da parte delle vittime, nonche' al principio di garantire la verifica periodica, da parte dell'Amministrazione concedente, della corrispondenza della gestione del fondo alle finalita' indicate dalle leggi istitutive. Ai fini di cui al comma 2 la concessione definisce, tra l'altro, le modalita' di esercizio concernenti:
tolto: a) l'erogazione dell'elargizione, la stipula dei contratti di mutuo, la liquidazione, anche tramite apposite convenzioni con le banche, delle somme concesse a mutuo, la riscossione e il recupero delle relative rate di ammortamento assicurando in ogni caso il rispetto della natura gratuita e delle finalita' del mutuo, dei divieti stabiliti dall'articolo 14 della legge 7 marzo 1996, n. 108, e dell'ordine di pagamento dei creditori indicato nel piano di investimento e di utilizzo presentato dal richiedente il mutuo ai sensi dello stesso articolo 14, comma 5;
tolto: b) la ripetizione, nei casi di revoca, delle somme erogate nonche' l'esercizio del diritto di surroga previsto dall'articolo 14, comma 2, secondo periodo, della legge 7 marzo 1996, n. 108;
tolto: c) la verifica della documentazione prodotta dall'interessato a norma dell'articolo 15, commi 2 e 3, della legge, ai fini della proposta al Comitato delle deliberazioni di revoca o di sospensione, in via cautelare, dei pagamenti dei ratei successivi al primo;
tolto: d) la previsione dell'ammontare complessivo delle somme da destinare al sostenimento delle spese di gestione ordinaria, nonche' sulla base degli elementi forniti dal commissario, ai compensi da corrispondere per le prestazioni professionali di cui all'articolo 11, comma 2, nonche', alle spese per le attivita' di informazione, nei limiti di cui all'articolo 6, comma 4;
tolto: e) la presentazione al commissario del rendiconto annuale, approvato dal consiglio di amministrazione della concessionaria, accompagnato dalla situazione patrimoniale del fondo e da una relazione sulla attivita' svolta. La concessione stabilisce, altresi', le modalita' di accreditamento alla CONSAP delle somme che alimentano il fondo, nonche' i termini e le modalita' con i quali il commissario provvede all'approvazione della previsione delle somme da destinare all'erogazione dei benefici ed alle altre finalita' indicate nel comma 3, lettera d), del presente articolo.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 FEBBRAIO 2014, n. 60
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-16;455~art5 · fonte del testo
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