Art. 16 — Revoca e sospensione
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 19 febbraio 2014, n. 60.
Abrogato dal 24 aprile 2014
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 19 febbraio 2014, n. 60.
Abrogato dal 24 aprile 2014
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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2 versioni dal 1999
Confronto con la versione in vigore dal 3 dicembre 1999 al 24 aprile 2014. 309 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: Le deliberazioni del Comitato di revoca dell'elargizione, del mutuo o della provvisionale sono adottate nelle ipotesi indicate dall'articolo 16, comma 1, della legge e dall'articolo 14, comma 9, della legge 7 marzo 1996, n. 108, ai sensi dei commi successivi. Se l'elargizione o il mutuo sono concessi prima della sentenza relativa al fatto che ha causato il danno o al delitto di usura, pronunciata anche a seguito di giudizio abbreviato o ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, ovvero prima dell'adozione del provvedimento di archiviazione, il Comitato, entro trenta giorni dalla comunicazione del deposito della sentenza, ancorche' non definitiva, o dell'adozione del provvedimento di archiviazione, procede al riesame della domanda ai fini della eventuale revoca, anche parziale, della deliberazione precedentemente assunta, anche con riguardo all'entita' dell'elargizione o all'ammontare del mutuo. La concessione del mutuo o della relativa provvisionale e', altresi', revocata se nel procedimento penale per il delitto di usura in cui e' parte offesa, ed in relazione al quale ha proposto la domanda, l'interessato abbia reso dichiarazioni false o reticenti per le quali sia stato condannato con sentenza definitiva. Qualora per le dichiarazioni false o reticenti sia in corso procedimento penale, la concessione del mutuo o della provvisionale e' sospesa fino all'esito di tale procedimento. Ai fini di quanto previsto dai commi 2 e 3, la segreteria della procura della Repubblica competente o la cancelleria del tribunale presso il quale pende il procedimento per il delitto di usura, comunicano immediatamente al prefetto i fatti rilevanti per l'adozione, da parte del Comitato, delle eventuali deliberazioni di sospensione o di revoca della concessione del mutuo o della provvisionale. La deliberazione del Comitato e' assunta nei dieci giorni successivi al ricevimento della comunicazione del prefetto. Per l'adozione e l'esecuzione dei provvedimenti di revoca e di sospensione di cui al presente articolo si osservano le disposizioni di cui all'articolo 15.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 19 FEBBRAIO 2014, n. 60
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-08-16;455~art16 · fonte del testo
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