Art. 6 — Monopolio e gestione dei cambi
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 31 marzo 1988, n. 148.
Abrogato dal 1 gennaio 1989
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2 versioni dal 1987
Confronto con la versione in vigore dal 5 novembre 1987 al 1 gennaio 1989. 285 parole tolte, 11 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti gli obblighi:
tolto: a) di versare o cedere le valute estere nei termini previsti dal Ministro del commercio con l'estero, di concerto con il Ministro del tesoro;
tolto: b) di depositare i titoli e gli altri valori mobiliari esteri presso gli intermediari ammessi, nei termini e con le modalita' previsti dall'art. 10. Il monopolio e la gestione dei cambi comportano per i residenti i divieti:
tolto: a) di costituire depositi, esportare o detenere all'estero disponibilita' in valuta o in lire;
tolto: b) di aprire linee di credito in valuta o in lire in favore dell'estero;
tolto: c) di effettuare con contropartite estere operazioni in cambi a termine o con opzione. Le banche abilitate, oltre alle prescrizioni di cui ai commi 1 e 2 in quanto applicabili, possono essere tenute a:
tolto: a) pareggiare la posizione in cambi;
tolto: b) mantenere la posizione netta sull'estero nella condizione o nei limiti prescritti;
tolto: c) osservare vincoli alle operazioni di negoziazione in cambi. Le disposizioni alle banche abilitate sono impartite dall'Ufficio italiano dei cambi in conformita' alle direttive emanate dal Ministro del commercio con l'estero e dal Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, ferme restando le competenze di quest'ultima nell'esercizio della funzione di vigilanza bancaria. Il Ministro del commercio con l'estero e il Ministro del tesoro, sentita la Banca d'Italia, con decreto interministeriale, possono introdurre deroghe aventi carattere generale agli obblighi e ai divieti previsti dai precedenti commi, in relazione anche all'attuazione dell'atto unico europeo ratificato con legge 23 dicembre 1986, n. 909, e alla progressiva integrazione monetaria europea. Gli obblighi e i divieti di cui ai commi 1 e 2 possono essere derogati mediante autorizzazioni particolari rilasciate dal Ministro del commercio con l'estero.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 31 MARZO 1988, N. 148
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1987-09-29;454~art6 · fonte del testo
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