Il collegio sindacale, nominato con decreto del Ministro per i beni e le attivita' culturali, e' composto:

  • a)dal presidente designato dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica;
  • b)da un membro designato dal Ministro per i beni e le attivita' culturali;
  • c)da un membro designato dal CONI;
  • d)da un membro designato dalla Conferenza unificata Stato, regioni ed autonomie locali;
  • e)da un membro designato dagli altri partecipanti al fondo di dotazione;
  • f)da due membri supplenti designati dal Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il collegio sindacale resta in carica quattro anni. I componenti possono essere confermati e a loro si applicano le disposizioni riguardanti i sindaci delle societa' finanziarie di cui al titolo V del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, recante il testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia. Per la costituzione del primo collegio sindacale, ove avvenga antecedentemente alla data di cui all'articolo 55, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, che istituisce il Ministero dell'economia e delle finanze, uno dei due membri supplenti di cui al punto f) del comma 1 e' designato dal Ministro delle finanze.

Testo vigente dal 11 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-20;453~art7 · fonte del testo