Art. 12 — Disposizioni finali
Le partecipazioni al fondo di dotazione possono essere trasferite:
- a)ad altri partecipanti al fondo;
- b)a soggetti terzi, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione ed approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli onorari notarili sugli atti e contratti relativi ai mutui concessi dall'Istituto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, settimo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 11 aprile 2001
