Le partecipazioni al fondo di dotazione possono essere trasferite:

  • a)ad altri partecipanti al fondo;
  • b)a soggetti terzi, previa autorizzazione del consiglio di amministrazione ed approvazione del Ministro per i beni e le attivita' culturali di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Per gli onorari notarili sugli atti e contratti relativi ai mutui concessi dall'Istituto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 3, settimo comma, della legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni.

Testo vigente dal 11 aprile 2001

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-10-20;453~art12 · fonte del testo