Art. 1 — Natura giuridica
L'Istituto per il credito sportivo, istituito con legge 24 dicembre 1957, n. 1295, di seguito denominato "Istituto", ente pubblico economico, ha sede legale in Roma. Con deliberazione del consiglio di amministrazione possono essere istituiti succursali ed uffici di rappresentanza. L'Istituto e' soggetto alle disposizioni del decreto legislativo 1o settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni.
Testo vigente dal 11 aprile 2001
