Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 20 agosto 2001, n. 384.
Abrogato dal 8 novembre 2001
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2 versioni dal 1991
Confronto con la versione in vigore dal 19 febbraio 1991 al 8 novembre 2001. 749 parole tolte, 11 parole aggiunte in 27 capoversi.
tolto: I lavori, le provviste ed i servizi che, a norma dell'art. 8 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni, possono essere eseguiti in economia da parte degli uffici centrali e periferici del Corpo forestale dello Stato, sempreche' la competenza non spetti per legge al Provveditorato generale dello Stato, sono i seguenti:
tolto: a) acquisto e riparazione di mobili, materiale ed arredi; acquisto e rilegatura di libri, stampe, Gazzette Ufficiali e collezioni, acquisti di generi di cancelleria, di materiali per disegni e di valori bollati;
tolto: b) acquisto ed abbonamento a riviste, giornali, pubblicazioni e agenzie di stampa;
tolto: c) riparazione, adattamento, manutenzione e sistemazione di aree, locali, infissi, impianti ed altri manufatti;
tolto: d) manutenzione di attrezzature antincendio;
tolto: e) riparazioni, manutenzione e noleggio di automezzi, natanti, aeromobili e macchine da soccorso; acquisto di materiale di ricambio ed accessori, spese per le autorimesse e per le officine automobilistiche, nautiche ed aeree e relativi impianti;
tolto: f) provviste di combustibile, di carburante, di lubrificanti e di altro materiale di consumo;
tolto: g) pulizia, derattizzazione; disinfestazione, disinfezione, illuminazione e riscaldamento di locali; forniture di acqua, gas ed energia elettrica anche mediante l'impiego di macchine;
tolto: h) spese per trasporti, spedizioni, noli, imballaggio, facchinaggio ed attrezzature speciali per il carico e lo scarico dei materiali;
tolto: i) lavori di traduzione, stampa e litografia di bollettini speciali, circolari, prospetti e stampati speciali; acquisto manutenzione di attrezzature e materiale per tipografia e litografia, riproduzione grafica e legatoria, noleggio e manutenzione di macchine da scrivere, da calcolo e da riproduzione;
tolto: l) acquisto di medaglie, nastrini, distintivi, diplomi, fasce tricolori, bandiere e oggetti per premi; spese inerenti solennita', feste nazionali, manifestazioni e ricorrenze varie;
tolto: m) spese per lo svolgimento di corsi per il personale;
tolto: n) spese per il funzionamento delle sale mediche; acquisto di medicinali e di apparecchiature e materiali sanitari;
tolto: o) spese per i funerali e trasporto di salme del personale deceduto per causa di servizio;
tolto: p) spese per conferenze, mostre e cerimonie, di rappresentanza, di informazione attraverso agenzie di stampa, di propaganda, per l'addobbo e l'arredamento di locali adibiti ad attivita' ricreative, scientifiche e culturali, per l'assistenza morale e spirituale del personale, per la banda musicale del Corpo forestale dello Stato;
tolto: q) spese per il funzionamento di mense e per l'acquisto di generi di integrazione e di conforto;
tolto: r) spese per il funzionamento dei servizi ausiliari delle scuole di istruzione del personale del Corpo forestale dello Stato, degli istituti di ricerca, di istruzione e di segnalazione, per studi, ricerche ed esperienze connesse alla organizzazione dei servizi di istituto;
tolto: s) spese per l'educazione fisica e l'attivita' sportiva; acquisto, manutenzione e riparazione di attrezzi e di materiali ginnico-sportivi;
tolto: t) spese per noleggio, installazione, gestione e manutenzione degli impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelefonici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora;
tolto: u) spese per acquisto di semi, piante, concimi e di quant'altro necessario per la gestione dei vivai forestali. Possono altresi' eseguirsi in economia, in casi di urgenza espressamente motivata nell'atto autorizzativo e determinate da esigenze di ordine pubblico, di soccorso, di pubbliche calamita' o di altre esigenze di carattere straordinario od eccezionale, acquisti relativi a:
tolto: a) materiali per cinematografia e fotografia;
tolto: b) attrezzature antincendio;
tolto: c) materiali ed attrezzature da soccorso;
tolto: d) installazione provvisoria di impianti di distribuzione di carburanti;
tolto: e) macchine da scrivere e da calcolo;
tolto: f) oggetti di vestiario, equipaggiamento, armamento, casermaggio e materiali e generi assistenziali, compresi quelli per il loro approntamento, manutenzione, confezione e riparazione;
tolto: g) impianti di riproduzione, telefonici, telegrafici, radiotelegrafici, elettronici, meccanografici, televisivi, di amplificazione e diffusione sonora. Il limite di spesa per ogni lavoro, provvista o servizio, di cui al comma 1 e' fissato nella misura di L. 150.000.000. L'esecuzione dei lavori, delle provviste e dei servizi di cui al comma 1 e' disposta dall'organo competente secondo le attribuzioni di cui all'art. 7 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, e nei limiti dei fondi messi a disposizione. Gli uffici periferici devono essere preventivamente autorizzati dall'Amministrazione centrale per le spese di cui alle lettere a), c), e), i), m), o), p), t) del comma 1 quando la spesa supera l'importo di 2 milioni. AVVERTENZA: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 20 AGOSTO 2001, N. 384
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-06-23;450~art1 · fonte del testo
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