Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 16 settembre 2003

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2001 al 16 settembre 2003. 169 parole tolte, 10 parole aggiunte.

tolto: Le licenze individuali e le autorizzazioni generali hanno validita' non superiore a dieci anni e sono rinnovabili. La validita' delle licenze individuali e' indicata nei singoli provvedimenti dal Ministero delle comunicazioni, tenendo anche conto dell'eventuale richiesta dell'interessato; nel provvedimento e' stabilito anche il periodo entro il quale deve essere presentata la domanda di rinnovo, di norma sei mesi prima della scadenza. Per le autorizzazioni generali l'interessato puo' fissare nella dichiarazione, rispetto a quanto previsto nel comma 1, un periodo inferiore, fermo restando che il Ministero delle comunicazioni puo' intervenire al riguardo in sede di istruttoria della pratica; il rinnovo deve essere richiesto con sessanta giorni di anticipo rispetto alla scadenza. La scadenza della validita' deve coincidere con il 31 dicembre dell'ultimo anno di validita'. L'interessato puo' richiedere, motivandolo, il rilascio di licenze individuali temporanee: sono tali quelle con validita' inferiore all'anno; ugualmente l'interessato puo' fissare una validita' temporanea, inferiore all'anno, nella dichiarazione finalizzata al conseguimento delle autorizzazioni generali. Le licenze e le autorizzazioni temporanee sono assoggettate a specifici contributi.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-05;447~art9 · fonte del testo