Art. 44 — Banda cittadina-CB
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Provvedimento abrogato dal d.lgs. 1 agosto 2003, n. 259.
Abrogato dal 16 settembre 2003
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.
2 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 2001 al 16 settembre 2003. 230 parole tolte, 10 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: Le comunicazioni in "banda cittadina", previa la dichiarazione di cui all'articolo 8, comma 6, sono consentite ai cittadini di eta' non inferiore ai 14 anni dei Paesi dell'Unione europea o dello Spazio economico europeo ovvero dei Paesi con i quali siano intercorsi accordi di reciprocita', fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, nonche' ai soggetti residenti in Italia. Non e' consentita l'attivita' di cui al comma 1 a chi abbia riportato condanna per delitti non colposi a pena restrittiva superiore a due anni ovvero sia stato sottoposto a misure di sicurezza e di prevenzione, finche' durano gli effetti dei provvedimenti e sempreche' non sia intervenuta sentenza di riabilitazione. La dichiarazione riguarda:
tolto: a) cognome, nome, luogo e data di nascita, residenza o domicilio dell'interessato;
tolto: b) indicazione della sede dell'impianto;
tolto: c) il numero ed i tipi di apparati che si intendono utilizzare, fissi, mobili e portatili;
tolto: d) l'assenza di condizioni ostative di cui al comma 2. Alla dichiarazione sono allegate:
tolto: a) l'attestazione del versamento dei contributi dovuti per l'istruttoria e per verifiche e controlli;
tolto: b) per i minorenni non emancipati, la dichiarazione di consenso e di assunzione delle responsabilita' civili da parte di chi esercita la patria potesta' o la tutela. In caso di calamita' coloro che effettuano comunicazioni in "banda cittadina" possono partecipare alle operazioni di soccorso su richiesta delle autorita' competenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 1 AGOSTO 2003, N. 259
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-10-05;447~art44 · fonte del testo
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