Art. 3 — Sportello unico
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160.
Abrogato dal 1 ottobre 2011
Provvedimento abrogato dal d.p.r. 7 settembre 2010, n. 160.
Abrogato dal 1 ottobre 2011
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1998
Confronto con la versione in vigore dal 24 febbraio 2001 al 1 ottobre 2011. 298 parole tolte, 11 parole aggiunte.
tolto: I comuni esercitano, anche in forma associata, ai sensi dell'articolo 24, del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, le funzioni ad essi attribuite dall'articolo 23, del medesimo decreto legislativo, assicurando che ad un'unica struttura sia affidato l'intero procedimento. Per lo svolgimento dei compiti di cui al presente articolo, la struttura si dota di uno sportello unico per le attivita' produttive, al quale gli interessati si rivolgono per tutti gli adempimenti previsti dai procedimenti di cui al presente regolamento. Qualora i comuni aderiscano ad un patto territoriale ovvero abbiano sottoscritto un patto d'area la struttura incaricata dell'esercizio delle funzioni ad essi attribuite puo' coincidere con il soggetto responsabile del patto territoriale o con il responsabile unico del contratto d'area. Lo sportello unico assicura, previa predisposizione di un archivio informatico contenente i necessari elementi informativi, a chiunque vi abbia interesse, l'accesso gratuito, anche in via telematica, alle informazioni sugli adempimenti necessari per le procedure previste dal presente regolamento, all'elenco delle domande di autorizzazione presentate, allo stato del loro iter procedurale, nonche' a tutte le informazioni utili disponibili a livello regionale comprese quelle concernenti le attivita' promozionali. Per la istituzione e la gestione dello sportello unico i comuni possono stipulare le convenzioni di cui all'articolo 24 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. La struttura, su richiesta degli interessati, si pronuncia sulla conformita', allo stato degli atti, in possesso della struttura, dei progetti preliminari dai medesimi sottoposti al suo parere con i vigenti strumenti di pianificazione paesistica, territoriale e urbanistica, senza che cio' pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio. La struttura si pronuncia entro novanta giorni. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento i comuni realizzano la struttura e nominano il responsabile del procedimento. Il funzionario preposto alla struttura e' responsabile dell'intero procedimento.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 7 SETTEMBRE 2010, N. 160
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-10-20;447~art3 · fonte del testo
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