Art. 27-bis — Certificati qualificati
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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2 versioni dal 2003
Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006. 254 parole tolte, 10 parole aggiunte in 11 capoversi.
tolto: I certificati qualificati devono contenere almeno le seguenti informazioni:
tolto: a) indicazione che il certificato elettronico rilasciato e' un certificato qualificato;
tolto: b) numero di serie o altro codice identificativo del certificato;
tolto: c) nome, ragione o denominazione sociale del certificatore e lo Stato nel quale e' stabilito;
tolto: d) nome, cognome e codice fiscale del titolare del certificato o uno pseudonimo chiaramente identificato come tale;
tolto: e) dati per la verifica della firma corrispondenti ai dati per la creazione della stessa in possesso del titolare;
tolto: f) indicazione del termine iniziale e finale del periodo di validita' del certificato;
tolto: g) firma elettronica avanzata del certificatore che ha rilasciato il certificato. In aggiunta alle informazioni di cui al comma 1, fatta salva la possibilita' di utilizzare uno pseudonimo, per i titolari residenti all'estero cui non risulti attribuito il codice fiscale, si deve indicare il codice fiscale rilasciato dall'autorita' fiscale del Paese di residenza o, in mancanza, un analogo codice identificativo, quale ad esempio un codice di sicurezza sociale o un codice identificativo generale. Il certificato qualificato puo' inoltre contenere, su domanda del titolare o del terzo interessato, le seguenti informazioni, se pertinenti allo scopo per il quale il certificato e' richiesto:
tolto: a) le qualifiche specifiche del titolare, quali l'appartenenza ad ordini o collegi professionali, l'iscrizione ad albi o il possesso di altre abilitazioni professionali, nonche' poteri di rappresentanza;
tolto: b) limiti d'uso del certificato, ai sensi dell'articolo 28-bis, comma 3;
tolto: c) limiti del valore degli atti unilaterali e dei contratti per i quali il certificato puo' essere usato, ove applicabili.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 MARZO 2005, N. 82
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444~art27bis · fonte del testo
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