Art. 22 — (R) Definizioni
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
Articolo abrogato dal d.lgs. 7 marzo 2005, n. 82.
Abrogato dal 1 gennaio 2006
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3 versioni dal 2001
Confronto con la versione in vigore dal 2 luglio 2003 al 1 gennaio 2006. 288 parole tolte, 7 parole aggiunte in 14 capoversi.
tolto: Ai fini del presente Testo unico si intende:
tolto: a) per sistema di validazione, il sistema informatico e crittografico in grado di generare ed apporre la firma digitale o di verificarne la validita';
tolto: b) per chiavi asimmetriche, la coppia di chiavi crittografiche, una privata ed una pubblica, correlate tra loro, utilizzate nell'ambito dei sistemi di validazione di documenti informatici;
tolto: c) per chiave privata, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche, destinato ad essere conosciuto soltanto dal soggetto titolare, mediante il quale si appone la firma digitale sul documento informatico;
tolto: d) per chiave pubblica, l'elemento della coppia di chiavi asimmetriche destinato ad essere reso pubblico, con il quale si verifica la firma digitale apposta sul documento informatico dal titolare delle chiavi asimmetriche;
tolto: e) per chiave biometria, la sequenza di codici informatici utilizzati nell'ambito di meccanismi di sicurezza che impiegano metodi di verifica dell'identita' personale basati su specifiche caratteristiche fisiche dell'utente;
tolto: f) LETTERA ABROGATAaggiunto: ARTICOLO ABROGATO DAL D.tolto: P.R. 7 APRILE 2003aggiunto: LGS. 7 MARZO 2005, N. tolto: 137;
tolto: g) per validazione temporale, il risultato della procedura informatica, con cui si attribuiscono, ad uno o piu' documenti informatici, una data ed un orario opponibili ai terzi:
tolto: h) per indirizzo elettronico, l'identificatore di una risorsa fisica o logica in grado di ricevere e registrare documenti informatici;
tolto: i) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 APRILE 2003, N. 137;
tolto: l) per revoca del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore annulla la validita' del certificato da un dato momento, non retroattivo, in poi;
tolto: m) per sospensione del certificato elettronico, l'operazione con cui il certificatore sospende la validita' del certificato per un determinato periodo di tempo;
tolto: n) per validita' del certificato elettronico, l'efficacia e l'opponibilita' al titolare dei dati in esso contenuti.
tolto: o) LETTERA ABROGATA DAL D.P.R. 7 APRILE 2003, N. 137. aggiunto: 82
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2000-12-28;444~art22 · fonte del testo
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