Art. 32 — Cambiamento del consegnatario
In caso di cambiamento del consegnatario, la consegna dei beni mobili al subentrante ha luogo, previa materiale ricognizione, mediante processo verbale. Il coordinatore generale accerta la concordanza con le risultanze delle proprie scritture. Riconosciuta la concordanza o stabilita', occorrendo, con ordini di carico e scarico, gli esemplari dell'inventario e del giornale degli aumenti e delle diminuzioni sono controfirmati dal responsabile del servizio di ragioneria, dal consegnatario cessante e da quello subentrante.
Testo vigente dal 22 dicembre 1998
