Art. 31 — Vigilanza del coordinatore generale

Il coordinatore generale, nell'espletamento di suoi compiti di vigilanza sul consegnatario, almeno una volta per ogni esercizio finanziario, accerta la regolare tenuta del registro di carico e scarico di cui all'articolo 30, comma 6, e la corrispondenza di esso con la consistenza dei materiali, apponendo in calce alla dichiarazione di chiusura la propria firma.

Testo vigente dal 22 dicembre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442~art31 · fonte del testo