Art. 20 — Pagamento delle spese

Verificata la legalita' della spesa, la regolarita' della documentazione e della liquidazione, l'esatta imputazione al bilancio e la disponibilita' dei fondi sul relativo capitolo, il coordinatore generale o il funzionario delegato appone la propria firma sul titolo di spesa e ne dispone la trasmissione, con apposito elenco numerato progressivamente, all'istituto incaricato del servizio di cassa, di cui al comma 2, con contemporanea comunicazione al creditore. Il pagamento delle spese e' ordinato mediante l'emissione di mandati di pagamento numerati in ordine progressivo, tratti sul conto corrente aperto presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma. (( I mandati sono firmati dal coordinatore generale ovvero, in caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal funzionario preposto al servizio finanziario. )) I mandati devono contenere le seguenti indicazioni: esercizio finanziario, capitolo del bilancio, codice meccanografico del capitolo, nome e cognome, data e luogo di nascita e di residenza o denominazione, codice fiscale del creditore ove non trattasi di personale dipendente, causale del pagamento, importo in cifre e in lettere, modalita' di estinzione del titolo, data e luogo di emissione, firma dell'emittente, documenti giustificativi. I mandati debbono essere scritti con chiarezza, senza cancellazioni o alterazioni di sorta; in caso di errore si provvede con annotazioni a tergo, quando non sia piu' conveniente annullare il titolo di spesa e riemetterne un altro. I mandati di pagamento sono cronologicamente registrati sull'apposito giornale di cassa e nei partitari di spesa, prima dell'invio alla tesoreria, tenendo distinti quelli che si riferiscono alla competenza da quelli relativi ai residui. La documentazione della spesa e' allegata al relativo mandato successivamente alla sua estinzione ed e' conservata agli atti per non meno di dieci anni. Possono essere emessi mandati di pagamento collettivi per pagamenti da farsi per lo stesso titolo distintamente a favore di diversi creditori. Per il pagamento anticipato di beni e servizi si applicano le disposizioni previste per le amministrazioni dello Stato.

Testo vigente dal 21 novembre 2013

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 21 novembre 2013

Confronto con la versione in vigore dal 22 dicembre 1998 al 21 novembre 2013. 13 parole tolte, 10 parole aggiunte.

… corrente aperto presso la tesoreria provinciale dello Stato di Roma. I mandati sono firmati tolto: congiuntamente dal presidente o da un commissario appositamente incaricato e dal aggiunto: dal coordinatore generale ovvero, in tolto: assenza aggiunto: caso di assenza o impedimento di quest'ultimo, dal funzionario tolto: delegato aggiunto: preposto al servizio finanziario. I mandati devono contenere le seguenti indicazioni: esercizio finanziario, capitolo del bilancio, codice …

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1998-11-30;442~art20 · fonte del testo