Art. 18 — Gestione della spesa
I dirigenti possono assumere in ciascun esercizio obbligazioni nei limiti delle disponibilita' programmate nell'esercizio, fermo restando che i relativi pagamenti sono contenuti nei limiti delle autorizzazioni di spesa in termini di competenza e di cassa. Ogni deliberazione per obbligazioni comportanti assunzioni di impegni di spesa esplicita la disponibilita' della relativa copertura finanziaria sia in termini di competenze che in termini di cassa. Possono essere autorizzate dall'organo competente, qualora se ne ravvisi la necessita', aperture di credito a favore di funzionari delegati per le spese indicate nell'art. 56 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. La gestione finanziaria e' sottoposta al controllo consuntivo della Corte dei conti. Il rendiconto della gestione delle spese e' trasmesso al Ministero della sanita' entro il 30 aprile dell'anno successivo per il tramite dell'ufficio centrale di ragioneria.
Testo vigente dal 14 luglio 1994
