Art. 9 — Statuto
Entro dieci mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, l'assemblea dei delegati provinciali del Consorzio provvedera' alla approvazione del nuovo Statuto con la maggioranza di due terzi dei propri componenti. Lo Statuto dovra' essere depositato presso il Servizio Centrale di riscossione di cui all'articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, concernente:" l'istituzione del servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e degli altri enti pubblici", e si intendera' approvato trascorsi, senza osservazioni, sessanta giorni. 1 Eventuali modifiche dello Statuto potranno essere adottate dal medesimo organo, con la medesima maggioranza e si intenderanno approvate trascorsi, senza osservazioni, sessanta giorni dal loro deposito presso il Servizio Centrale di riscossione. Nello Statuto del Consorzio potranno essere individuati fini istituzionali ulteriori rispetto a quelli strettamente inerenti all'espletamento della concessione, purche' non con questi ultimi compatibili.
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Il D.L. 12 dicembre 1988, n. 526, convertito con modificazione dalla L. 10 febbraio 1989, n. 44 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che i termini di cui al comma 2 del presente articolo, iniziano a decorrere dalla data di entrata in vigore del suddetto D.L. 12 dicembre 1988, n. 526.
Testo vigente dal 12 febbraio 1989
