Art. 3 — Controllo degli uffici
La direzione compartimentale, entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, trasmette all'autorita' giudiziaria o a quella amministrativa, dinanzi alla quale la lite e' pendente, copia della domanda e dell'attestazione di pagamento. La direzione compartimentale, entro e non oltre il 31 dicembre 1997, procede all'esame delle domande, al fine di verificare:
- a)l'ammissibilita' della domanda stessa;
- b)l'esatta liquidazione delle somme dovute;
- c)l'assolvimento dell'obbligo di pagamento. Qualora dai controlli effettuati risulti che non sussistano i presupposti per la definizione della lite, la direzione compartimentale provvede a darne comunicazione all'interessato nonche' all'autorita' giudiziaria o amministrativa presso la quale la lite e' pendente.
Testo vigente dal 24 agosto 1996
