Art. 3 — Controllo degli uffici

La direzione compartimentale, entro trenta giorni dalla ricezione delle domande, trasmette all'autorita' giudiziaria o a quella amministrativa, dinanzi alla quale la lite e' pendente, copia della domanda e dell'attestazione di pagamento. La direzione compartimentale, entro e non oltre il 31 dicembre 1997, procede all'esame delle domande, al fine di verificare:

  • a)l'ammissibilita' della domanda stessa;
  • b)l'esatta liquidazione delle somme dovute;
  • c)l'assolvimento dell'obbligo di pagamento. Qualora dai controlli effettuati risulti che non sussistano i presupposti per la definizione della lite, la direzione compartimentale provvede a darne comunicazione all'interessato nonche' all'autorita' giudiziaria o amministrativa presso la quale la lite e' pendente.

Testo vigente dal 24 agosto 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1996-07-24;435~art3 · fonte del testo