nei porti esteri 1. Nei porti esteri le visite di cui al terzo comma dell'Art. 6 della legge, nonche' gli eventuali accertamenti di cui al secondo comma dell'Art. 165 del codice della navigazione, sono eseguiti a cura dell'autorita' consolare con l'assistenza del locale ufficio dell'ente tecnico o, in mancanza, di quello piu' vicino dell'ente stesso. 2. Nei casi di urgenza, ovvero quando ragioni di distanza o difficolta' di comunicazioni con l'ufficio piu' vicino dell'ente tecnico consigliano di provvedere altrimenti, l'autorita' consolare puo' farsi assistere da ingegneri navali o da capitani di lungo corso o da capitani di macchina di nazionalita' italiana o, in mancanza, da periti locali, a seconda della natura degli accertamenti da eseguire.

Testo vigente dal 22 gennaio 1992

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

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Le versioni storiche sono pubblicate solo per alcune raccolte di atti, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1991-11-08;435~art20 · fonte del testo