Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 ottobre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 15 gennaio 1991 al 7 ottobre 1998. 282 parole tolte, 11 parole aggiunte.

tolto: Le associazioni di cui all'art. 13, comma 1, della legge, i cui rappresentanti possono essere designati come membri dell'assemblea, devono essere operanti nel Paese da almeno cinque anni. A ciascuna associazione spetta, di norma, designare un proprio rappresentante nell'assemblea. Qualora il numero dei posti disponibili per i rappresentanti delle associazioni non corrisponda al numero delle stesse, si applicano i commi 3 e 4. Qualora le associazioni siano in numero superiore ai posti disponibili per le stesse in assemblea, le associazioni operanti nel Paese designano i propri rappresentanti all'assemblea. Qualora nel termine di trenta giorni dalla richiesta le designazioni non siano effettuate, la rappresentanza diplomatica, sulla base degli elementi acquisiti e attraverso opportune forme di consultazione, condotte dall'autorita' consolare in ordine al livello di rappresentativita', alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'attivita' svolta dalle associazioni, stabilisce quali associazioni sono chiamate a designare i loro rappresentanti nell'assemblea. Qualora le associazioni operanti nel Paese siano in numero inferiore ai posti disponibili in assemblea per le stesse, le associazioni, dopo avere designato un proprio rappresentante secondo quanto previsto dal comma 2, procedono a designare i restanti rappresentanti, d'accordo tra di loro. Qualora nel termine di trenta giorni dalla richiesta le designazioni non siano effettuate, la rappresentanza diplomatica, sulla base degli elementi acquisiti e attraverso opportune forme di consultazione condotte dall'autorita' consolare in ordine al livello di rappresentativita', alla rilevanza quantitativa e qualitativa dell'attivita' delle associazioni, stabilisce quali associazioni sono chiamate a designare i restanti rappresentanti nell'assemblea. Con riferimento ai gruppi di Paesi, cui e' assegnato un solo rappresentante nel consiglio, le associazioni operanti in ciascun Paese del gruppo provvedono a designare, alle rispettive rappresentanze diplomatiche, un uguale numero di rappresentanti, secondo le procedure previste dai commi precedenti.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.R. 14 SETTEMBRE 1998, N. 329

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1990-11-29;434~art7 · fonte del testo