Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 30 giugno 2013

Confronto con la versione in vigore dal 12 novembre 2011 al 30 giugno 2013. 756 parole tolte, 12 parole aggiunte in 24 capoversi.

tolto: Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 3 luglio 2003, n. 173, gli uffici centrali del bilancio di seguito riportati, sono uffici di livello dirigenziale generale:

tolto: a) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero degli affari esteri, che si articola in... uffici dirigenziali non generali;

tolto: b) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'interno, che si articola in... uffici dirigenziali non generali;

tolto: c) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della giustizia, che si articola in... uffici dirigenziali non generali;

tolto: d) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della difesa, che si articola in... uffici dirigenziali non generali;

tolto: e) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, che si articola in... uffici dirigenziali non generali;

tolto: f) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dello sviluppo economico, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

tolto: g) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, che si articola in... uffici dirigenziali non generali;

Mostra gli altri 16 capoversi cambiati

tolto: h) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, che si articola in... uffici dirigenziali non generali;

tolto: i) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, che si articola in... uffici dirigenziali non generali;

tolto: l) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

tolto: m) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero della salute, che si articola in... uffici dirigenziali non generali;

tolto: n) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, che si articola in uffici dirigenziali non generali;

tolto: o) Ufficio centrale di bilancio presso il Ministero per i beni e le attivita' culturali, che si articola in... uffici dirigenziali non generali. Le modalita' organizzative interne degli Uffici centrali di bilancio e le rispettive competenze sono definite con decreto ministeriale prevedendo anche, nel caso in cui l'ambito di competenza dei predetti Uffici ricomprenda piu' Ministeri, la suddivisione operativa in corrispondenti sezioni di livello dirigenziale non generale ferma restando la direzione unitaria. Gli uffici centrali del bilancio svolgono, in modo coordinato, le seguenti funzioni:

tolto: a) concorrono alla formazione del bilancio dei singoli Ministeri con gli altri uffici del Dipartimento, intervenendo nella valutazione degli oneri delle funzioni e dei servizi istituzionali, nonche' dei programmi e dei progetti presentati dalle amministrazioni a livello di unita' previsionale o di singolo capitolo e curano la compilazione del rendiconto di ciascun Ministero;

tolto: b) esercitano, anche a campione, il controllo di regolarita' amministrativa e contabile. Provvedono alla tenuta delle scritture contabili e alla registrazione degli impegni di spesa risultanti dai provvedimenti assunti dagli uffici amministrativi, sotto la responsabilita' dei dirigenti competenti;

tolto: c) effettuano, anche a campione, il riscontro amministrativo contabile dei rendiconti amministrativi resi dai funzionari delegati e dei rendiconti prodotti ai sensi di leggi di settore che li prevedano; effettuano, altresi', il riscontro amministrativo contabile sui conti giudiziali resi dagli agenti contabili;

tolto: d) coordinano i lavori della Conferenza permanente di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1998, n. 38, con lo scopo anche di favorire un'ottimale collaborazione interistituzionale in materia di programmazione, controllo e monitoraggio dell'attivita' finanziaria, ai fini indicati dall'articolo 12, comma 2, del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;

tolto: e) ricevono dalle amministrazioni i dati relativi alle rilevazioni e alle risultanze della contabilita' economica per centri di costo ed effettuano gli adempimenti richiesti per la loro utilizzazione ai fini dell'armonizzazione dei flussi informativi. Effettuano gli adempimenti relativi alle rilevazioni previste dal Titolo V del decreto legislativo n. 165 del 2001, sui dati comunicati dalle amministrazioni, in materia di consistenza del personale, delle relative spese, nonche' delle attivita' svolte. Effettuano inoltre il controllo sulla compatibilita' dei costi della contrattazione collettiva integrativa con i vincoli di bilancio ai sensi dell'articolo 48, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001;

tolto: f) svolgono, per quanto di competenza, le funzioni loro attribuite dal decreto-legge n. 194 del 2002 in materia di controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica;

tolto: g) svolgono gli altri compiti ad essi demandati dalle vigenti norme in materia di contabilita' generale dello Stato e di gestioni fuori bilancio;

tolto: h) svolgono le attivita' delegate dalle strutture di livello dirigenziale generale del Dipartimento;

tolto: i) provvedono al controllo ed alla contabilizzazione delle entrate dello Stato per centro di responsabilita' ed alla tenuta del conto del patrimonio;

tolto: l) provvedono alla valutazione della congruenza delle clausole di copertura finanziaria dei provvedimenti legislativi ai sensi dell'articolo 1, comma 470, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.P.C.M. 27 FEBBRAIO 2013, N. 67

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2008-01-30;43~art11 · fonte del testo