[1]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[2]Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione; Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 10 marzo 2001;

[3]Decreta: Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato dal momento della partenza del Capo dello Stato per la missione ufficiale in Uruguay e Argentina, che avverra' nella giornata di sabato 10 marzo 2001, e fino al suo rientro nel territorio nazionale.

Testo vigente dal 9 marzo 2001

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2001-03-08;43~art1 · fonte del testo