[1]IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

[2]Visto l'articolo 86, primo comma, della Costituzione; Considerata la durata e la distanza dal territorio nazionale della missione ufficiale che il Presidente della Repubblica intraprendera' all'estero a decorrere dal 12 febbraio 2005, recandosi in India in visita di Stato; Decreta: Le funzioni del Presidente della Repubblica, non inerenti allo svolgimento della missione all'estero, sono esercitate, ai sensi dell'articolo 86, primo comma, della Costituzione, dal Presidente del Senato a decorrere dal 12 febbraio 2005 e, precisamente, dal momento in cui il Capo dello Stato lascera' l'Italia e fino al suo rientro nel territorio nazionale.

Testo vigente dal 11 febbraio 2005

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2005-02-08;10~art1 · fonte del testo