Art. 91 — Collettore
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Il d.lgs. 24 marzo 2025, n. 33 ha confermato l'abrogazione del presente provvedimento.
Abrogato dal 27 marzo 2025
Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.
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3 versioni dal 1988
Confronto con la versione in vigore dal 1 luglio 1999 al 27 marzo 2025. 94 parole tolte, 14 parole aggiunte.
tolto: Il concessionario, deve nominare, sotto la propria responsabilita' uno o piu' collettori che lo rappresentano in tutte le funzioni e gli atti inerenti al servizio di riscossione, e nelle operazioni di pertinenza del servizio di tesoreria; nei rapporti con gli enti interessati il potere di rappresentanza deve risultare espressamente dalla patente. Il collettore inoltre puo' rappresentare il concessionario nei giudizi avanti al pretore anche se non e' munito di apposita procura. Possono essere nominati collettori gli iscritti nell'albo dei collettori, purche' non sussistano le cause di incompatibilita' indi- cate nel comma 3 dell'articolo 31.aggiunto: IL D.LGS. 24 MARZO 2025, N. 33 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE PROVVEDIMENTO
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1988-01-28;43~art91 · fonte del testo
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